d. lgs. n. 104/2018 – novità per porto d’armi e detenzione armi

postato in: News | 0

Il 14 settembre 2018 è entrato in vigore il d. lgs. n.104/2018 (clicca qui per leggere il testo integrale), recante “Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Tale decreto ha introdotto diverse novità sia per quanto riguarda il rilascio del porto d’armi per difesa personale e per la semplice autorizzazione per la detenzione di armi in casa. In linea generale d’ora in poi acquistare e detenere un’arma in casa sarà più facile dal momento che la direttiva comunitaria sul tema della detenzione delle armi è meno restrittiva rispetto alla normativa ormai abrogata.

Di seguito le principali novità:

  • vengono ampliati i modelli detenibili arrivando a ricomprendere anche quelli di derivazione militare, come i fucili d’assalto AK-47 (i cosiddetti kalashnikov) – e AR-15.  In particolare, per le armi sportive, i modelli acquistabili raddoppiano da 6 a 12 mentre per le armi lunghe e corte i modelli acquistabili passano rispettivamente a 10 e 20;
  • è stato ridotto da 6 a 5 anni il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo;
  • sono aumentati il numero di colpi legali: si passa da 5 a 10 proiettili per le armi lunghe e da 15 a 20 per quelle corte.
  • è consentita la denuncia di detenzione dell’arma ai carabinieri o alla questura anche via e-mail certificata (PEC);
  • viene estesa la categoria di tiratori sportivi anche a coloro che fanno parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale o a coloro che appartengono alle associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni (oltre ovviamente agli iscritti alle Federazioni riconosciute dal Coni);
  • non sono previsti obblighi giuridici di avviso in capo al detentore di armi a favore dei conviventi.

Ai fini del rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica la norma effettua una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi e quello ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi:

  • i detentori di armi possono adempiere l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Il certificato può essere rilasciato dai medici delle ASL territoriali competenti, ovvero da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.Quindi, il certificato medico, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo;
  • per il rilascio del porto d’armi, invece, il certificato di idoneità psicofisica potrà essere concesso esclusivamente da specialisti in medicina legale, distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o dai singoli medici della Polizia di Stato, dai vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in servizio.

Per info e prenotazioni chiama subito il 3315938231 o clicca qui per saperne di più.